A parziale consolazione esiste una normativa sul CPD che può predede l'esonero del pagamento (sventurato) del valore del veicolo fornendo adeguata documentazione.
Appena la recupero metto on line.
prologo di un viaggio Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954)
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1994 PAG. 0003 - 0023
ALLEGATO I
CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI STRADALI PRIVATI (1954)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di facilitare lo sviluppo del turismo internazionale,
CONSIDERANDO gli oggetti della convenzione sulla circolazione stradale adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite relativa al trasporto stradale ed al trasporto automobile tenuta a Ginevra, dal 23 agosto al 1° settembre 1949, e aperta alla firma a Ginevra, il 19 settembre 1949,
HANNO DECISO di concludere una convenzione e hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:
(….)
ALLEGATO I
CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI STRADALI PRIVATI (1954)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di facilitare lo sviluppo del turismo internazionale,
CONSIDERANDO gli oggetti della convenzione sulla circolazione stradale adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite relativa al trasporto stradale ed al trasporto automobile tenuta a Ginevra, dal 23 agosto al 1° settembre 1949, e aperta alla firma a Ginevra, il 19 settembre 1949,
HANNO DECISO di concludere una convenzione e hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:
(….)
Articolo 12
1. I veicoli indicati in un titolo d'importazione temporanea devono essere riesportati tal quali, e, tenendo conto dell'usura normale, nel termine di validità di questo titolo. Nel caso di veicoli locati, le autorità doganali delle parti contraenti hanno il diritto d'esigere la riesportazione del veicolo nel momento in cui il conduttore esce dal paese d'importazione temporanea.
2. La prova della riesportazione è fornita dal regolare visto d'uscita apposto sul titolo d'importazione temporanea dalle autorità doganali del paese in cui i veicoli sono stati importati temporaneamente.
Articolo 13
1. Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall'articolo 12, la riesportazione dei veicoli gravemente danneggiati a seguito di un incidente debitamente comprovato, può non essere imposta quando, secondo quanto deciso dalle autorità doganali, tali veicoli siano:
a) o assoggettati ai dazi e tasse all'importazione dovuti nel caso specifico,
b) o abbandonati, senza spese, all'Erario del paese d'importazione temporanea, ed in tal caso il titolare del titolo d'importazione temporanea sarà esentato dai dazi e tasse all'importazione,
c) o distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i rottami ed i pezzi recuperati restano sottoposti al pagamento dei dazi e tasse all'importazione dovuti nel caso specifico.
2. Quando un veicolo ammesso temporaneamente non può essere riesportato in seguito ad un sequestro diverso da quello effettuato su richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione nel termine di validità dei titoli d'importazione temporanea è sospeso per la durata del sequestro.
3. Le autorità doganali notificano, per quanto possibile, all'associazione garante i sequestri effettuati, da essa o su sua richiesta, di veicoli coperti da un titolo d'importazione temporanea garantito da tale associazione e le comunicano le misure che intendono adottare.
4. Quando il veicolo o l'oggetto menzionato sul titolo è perduto o rubato durante il sequestro e tale sequestro non è stato effettuato su richiesta di privati, i dazi e le tasse all'importazione non possono essere chiesti al titolare del titolo d'importazione temporanea, che deve presentare una prova del sequestro alle autorità doganali