ruby leggi questo articolo della regione piemonte. "Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32" so questo perche' da poco vi abito in tali zone
Art. 11.
(Fuoristrada)
Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.
I Comuni, sentite le Comunita' Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonche' i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

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Saluti Marco